Tabelle assegni familiari

22mag2020

Assegni nucleo familiare 2020

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2018 e l'anno 2019 è pari a +0,5 per cento. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 con il predetto indice.

20mag2019

Assegni nucleo familiare 2019

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2017 e l'anno 2018 è pari a +1,1 per cento. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 con il predetto indice.

15mag2018

Assegni nucleo familiare 2018

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2016 e l'anno 2017 è pari a +1,1 per cento. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.

19mag2017

Assegni nucleo familiare 2017

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia, con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari a – 0,1 percento. L’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “l’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”. Pertanto, in applicazione dei predetti articoli, restano fermi per l’anno 2017 gli importi degli assegni al nucleo familiare in vigore dal 01.07.2017 al 30.06.2018.

30mag2016

Assegni nucleo familiare 2016

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia, con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 percento. L’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “l’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”. Pertanto, in applicazione dei predetti articoli, restano fermi per l’anno 2016 gli importi degli assegni al nucleo familiare in vigore dal 01.07.2016 al 30.06.2017.
 
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